Lo scorso 30 Marzo un consigliere dell’Alta Corte Europea ha espresso parere favorevole a che gli Stati membri vietino la coltivazione di organismi geneticamente modificati, OGM, solo ed esclusivamente se vi sono evidenze scientifiche che provano la loro pericolosità per la salute e per l’ambiente.
Il Caso.
Nel 1998, la Commissione europea aveva autorizzato la coltivazione di MON 810, un mais geneticamente modificato, basando la sua decisione sulle ricerche di vari scienziati europei i quali sostenevano che non vi era alcun motivo per credere che il raccolto avrebbe avuto effetti negativi sulla salute o l’ambiente.
Nel 2013, il governo italiano chiese alla Commissione di vietare MON 810 sulla scorta di risultati ottenuti da due centri di ricerca italiani. La Commissione rifiutò, rilevando che studi più recenti svolti dall’Autorità Europea per la sicurezza alimentare non avevano evidenziato motivi di preoccupazione.
Il governo italiano decise comunque di vietare la coltivazione di MON 810 e perseguire gli agricoltori che lo avrebbero coltivato nonostante il divieto.
Alcuni agricoltori sanzionati dal governo si appellarono alla giustizia italiana, la quale chiese alla Corte di Giustizia Europea se il cosiddetto “principio di precauzione” – che una società può mettere in atto per proteggersi dalle conseguenze impreviste della tecnologia – potesse giustificare il divieto del governo italiano.
Da qui dunque la richiesta del parere di Bobek da parte della Corte Europea.
In un documento di 10 pagine, Bobek ha osservato fin da subito che il diritto dell’Unione tratta il principio di precauzione in modo più limitato. Vi forniamo qui il link al documento scaricabile in lingua inglese.
Dei due regolamenti sugli OGM, uno – (EC) No 1829/2003 – non menziona affatto il principio di precauzione, e richiede una valutazione del prodotto da parte di una procedura comunitaria prima di venire immesso nel mercato. Mentre l’altro – (EC) No 178/2002 – richiede una valutazione completa del prodotto in questione che rivela “incertezza scientifica per quanto riguarda i possibili effetti nocivi sulla salute di un alimento,” ha precisato Bobek.
In altre parole, entrambi i regolamenti prestano attenzione ai possibili rischi sulla salute umana, animale e all’ambiente, ma è il regolamento 178/2002 a fare ricorso esplicito al principio di precauzione, mettendo in risalto che nei casi in cui vi sia rischio per la salute ma vi sia altresì incertezza sul piano scientifico, il principio di precauzione fornisce un meccanismo per determinare misure di gestione del rischio o altri interventi volti a garantire un livello elevato di tutela della salute nella Comunità.
Così, mentre in teoria gli Stati membri sono autorizzati a deliberare la legislazione nazionale di emergenza, sulla base del principio di precauzione, è molto più difficile farlo per i prodotti OGM, perché il diritto comunitario impone loro di essere rigorosamente controllati prima di essere anche ammessi sul mercato. La comprensione scientifica delle colture dovrebbe cambiare in modo che gli Stati membri stabiliscano divieti di emergenza, Bobek ha tenuto a sottolineare.
Il consigliere ha anche osservato che dal divieto del governo italiano di MON 810, altri due eventi hanno cambiato lo scenario degli OGM in Europa. Nel 2015 infatti, i legislatori europei hanno deciso che gli Stati membri possono limitare o vietare la coltivazione di OGM, mentre nel 2016 la Commissione Europea ha ceduto alle richieste dell’Italia e di altri 18 Stati membri vietando il MON 810 in quei territori.
Malgrado ciò, l’opinione di Bobek non è vincolante per la Corte di giustizia, che ha iniziato a deliberare sul caso.
In sintesi, il consigliere Bobek sostiene che gli OGM debbano essere vietati solo se vi sono evidenti rischi per la salute e per l’ambiente avvalorati da prove scientifiche.
Staremo a vedere quale sarà la decisione della Corte Europea di Giustizia.
—–
Mappa OGM nel mondo aggiornata al 2015. (courtesy of grapevinegypsy.com)
Paesi produttori in verde
Paesi importatori in arancione
Paesi in sperimentazione in grigio