Chiarimento sul punto AF 6.2.3 della Check List GLOBALGAP 5.0-2/2016

Il punto AF 6.2.3 della Check List GLOBALGAP 5.0-2/2016 riguarda il deposito carburante dell’Azienda Agricola.
Nella Check List versione Italiana è prescritto, “Le aree di ritenzione per i serbatoi di stoccaggio del gasolio e di altri combustibili sono sicure dal punto di vista ambientale?
Nella colonna dei criteri di adempimento è esplicitato quanto segue, “Tutti i serbatoi di stoccaggio di carburante devono essere conformi ai requisiti locali. Nel caso in cui non vi siano requisiti locali per contenere le fuoriuscite, il minimo è avere aree circoscritte, che devono essere impermeabili e in grado di contenere almeno il 110% del serbatoio più grande stoccato al loro interno, a meno che si tratti di un’area sensibile dal punto di vista ambientale la cui capacità deve pertanto essere del 165% del contenuto del serbatoio più grande. Nelle vicinanze devono essere esposti segnali di divieto di fumo ed opportune disposizioni d’emergenza in caso d’incendio.

Appare chiaro che il punto di controllo si riferisce al requisito del bacino di contenimento posto a sicurezza nel caso vi siano fuoriuscite di liquido.

Nelle linee guida interpretative per l’Italia, documento 161213_NIG_ITALY_AF_CB_FV_V5-2_2016_it emesso da GLOBALGAP e scaricabile dal sito globalgap.org si legge quanto qui riportato:
Punto di controllo
AF 6.2.3) “Are holding areas for diesel and other fuel oil tanks environmentally safe?”

Spiegazione del criterio di adempimento
All fuel storage tanks shall conform to the local requirements. When there are no local requirements to contain spillage, the minimum is bunded areas, which shall be impervious and be able to contain at least 110% of the largest tank stored within it, unless it is in an environmentally sensitive area where the capacity shall then be 165% of the content of the largest tank. There shall be no-smoking signs displayed and appropriate fire emergency provisions made nearby.“

In sintesi, quanto espresso in lingua Inglese prescrive che in assenza di una normativa nazionale il bacino di contenimento deve avere una capacità pari almeno al 110% della capacità del serbatoio più grande o 165% nel caso di aree sensibili, diversamente ci si richiama alla norma nazionale. In altre parole, la traduzione sopra riportata è abbastanza fedele e puntuale.

Ricordiamo che Il requisito è un Minor Must, ovvero un requisito minore.

Nel documento di cui sopra, l’interpretazione nazionale è così descritta, in Inglese, “According to the national legislation, (D.M. 19.03.1990), the fuel tank’s containment basin capacity can not be lower than the 50% of the fuel tank capacity itself.
In Italiano, “In accordo con la normativa nazionale (D.M 19.03.1990) la capacità del bacino di contenimento delle cisterne di carburante non deve essere inferiore al 50% della capacità delle stesse.

Ora, appare sempre più chiaro che il requisito di cui sopra è specificamente rivolto alla capienza del bacino di contenimento. Tuttavia, un’interpretazione piuttosto “creativa” –e ovviamente non tecnica dal punto di vista giuridico– proposta dalle società di certificazione e adottata dai valutatori, ritiene che tale punto di controllo richieda che il serbatoio, e quindi gli impianti in generale, contenenti il carburante ad uso agricolo debbano essere omologati.
Anzitutto, la norma italiana richiamata, ovvero il DM 19/03/1990, recita, “Il contenitore-distributore deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore.
Dato che in Italia esiste una norma precisa al riguardo si applica questa e non la prescrizione GLOBALGAP in caso di vuoto legislativo. Pertanto, il bacino di contenimento va bene se la sua capienza è di almeno il 50% rispetto alla capacità geometrica del serbatoio di carburante.
In materia di sicurezza, la stessa norma richiama il D.M. (Interno) del 31/07/1934, la quale disposizione di legge e successive modificazioni non menzionano mai e in nessun caso il criterio della omologazione, bensì quello della approvazione.
Le modificazioni apportate al DM 31/07/1934 sono le seguenti:
– D.M. 12/05/1937
– D.M. 17/06/1987, n. 280
– D. Min. Interno 24/02/1995

Giuridicamente, omologazione e approvazione sono due cose ben distinte.
L’interpretazione “creativa” data dagli agronomi che si occupano di certificazioni GLOBALGAP, trova pertanto un primo punto di inciampo.
Una cosa è omologata quando è conforme a un campione riconosciuto, il quale è stato precedentemente approvato come tale.
L’approvazione è un procedimento che invece può avvenire anche solo su base documentale e può essere espletata anche in seguito e non precedentemente.
L’approvazione può essere rilasciata da un organo competente, ad esempio Ministero o sua emanazione, riferita ad un progetto di realizzazione o di riadattamento o adeguamento di una cosa già esistente (che per via del riadattamento si trasforma in un’altra).
L’Omologazione, dal canto suo, è una dichiarazione emessa da un organo competente che dichiara l’idoneità all’esercizio di un manufatto già realizzato e funzionante. È possibile ottenere un’omologazione su macchinari, o cose in generale, già approvate o mai precedentemente approvate.
Le due cose sono dunque ben distinte, al punto tale che l’approvazione non costituisce mai condizione di omologabilità.

Ora, è chiaro che non si tratta di un sofisma ma di una netta distinzione?
A tale riguardo, non si capisce perché il punto di controllo AF 6.2.3 debba essere considerato Non Conforme se la capacità del bacino di contenimento è confacente alla norma Italiana, solo perché l’impianto non risulta “approvato!”
Il punto di controllo non richiede che sia “approvato” richiede invece che il bacino di contenimento sia presente e che sia di dimensioni conformi alla norma nazionale o in difetto pari al 110% della capacità del serbatoio o 165% nel caso di aree sensibili dal punto di vista ambientale.
Questo richiede il punto, niente più niente meno, almeno nella sua attuale accezione. Non è assolutamente vero che pretenda vi sia un contenitore o meglio impianto “omologato” e nemmeno “approvato.” Di approvazione parla il DM 19/03/1990 ma non il punto di controllo AF 6.2.3, il quale, in modo chiaro, richiama la norma nazionale, laddove esiste, solo in relazione alla capacità del bacino di contenimento.
Il problema non è da poco, perché, benché sia un requisito minore, potrebbe costare il mancato ottenimento della certificazione in presenza di altri requisiti minori non conformi che superassero il valore consentito dallo standard GLOBALGAP (5%).
Tuttavia, dato che questa interpretazione “creativa” è quella accettata da tutti i valutatori—ora, non è che puoi fare disquisizioni tecnico giuridiche con chi non è un tecnico del diritto, e tantomeno la cosa risulterebbe sortire alcun effetto—ciò che dovete fare è adeguarvi alla normativa vigente.
Ovviamente, adeguarsi alla normativa conviene in tutti i sensi e così si evitano sanzioni e peggio ancora che si verifichino incidenti per via di impianti non perfettamente in regola.

Quindi, ricapitolando, se avete un impianto per il carburante agricolo che allo stato attuale non risulta del tipo “Approvato” fate in modo che lo sia e sappiate che è perfettamente inutile disquisire con il valutatore GLOBALGAP circa la richiesta del requisito che riguarda la capacità del bacino di contenimento e non l’approvazione dell’impianto. Quel punto di controllo risulterà Non Conforme.
Potremmo aggiungere anche altri particolari richiamati dalle norme nazionali in materia e stranamente trascurati nella valutazione, il che fa apparire ancora più capziosa e raffazzonata l’interpretazione creativa data dai funzionari valutatori ma ci fermiamo qui.
Vi rendiamo invece tutte le informazioni necessarie per mettere in regola i vostri impianti, tenendo conto che quanto di seguito esposto è conforme alla normativa nazionale e che le associazioni di categoria hanno provveduto a informare i loro associati in merito già dagli anni scorsi e aggiornato tali informazioni con le più recenti modificazioni legislative.

PREVENZIONI INCENDI – ADEGUAMENTI IMPRESE AGRICOLE – MILLE PROROGHE 2015

Obblighi di adeguamento per gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di combustibili e prodotti petroliferi di capienza superiore ai 6 m3, ai sensi dell’articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 tutti i depositi di capienza inferiore.

Per effetto del Decreto Mille Proroghe 2015, il termine ultimo per adeguarsi alla normativa, è stato fissato per il 7 ottobre 2016. Entro tale termine, sarà necessario presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Ogni serbatoio di gasolio, utilizzato per l’attività agricola, munito di un qualsivoglia sistema per il rifornimento è configurato come un distributore di gasolio e, come detto, rientra nelle attività di prevenzione incendi se la sua capacità geometrica complessiva supera i 6 m3.

Allo stesso modo più serbatoi adiacenti, anche se di dimensioni inferiori, realizzano attività di prevenzione incendi, soggetta a SCIA, se la somma dei volumi è superiore a 6 m3 (6000 litri).

Se la somma delle capacità supera i 25.000 litri, invece, c’è l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane e della tenuta del registro di carico e scarico (si sommano tutti i prodotti petroliferi): sotto i 25 m3 non è richiesto tale adempimento.

Va precisato che per capacità geometrica complessiva si intende il volume geometrico interno del contenitore-distributore rimovibile significando che ad esempio, un contenitore-distributore, avente volume geometrico di 6 m3, è soggetto ai controlli di prevenzione incendi anche se in esso è depositato meno di 1 m3 di carburante.

Inoltre, l’utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle sopra indicate non è consentito e pertanto dovrà farsi ricorso a impianti di distribuzione carburante di tipo tradizionale, disciplinati dal DM 31/7/1934 e successive modificazioni.

Stoccaggio del gasolio agricolo

DEPOSTI FUORI TERRA

In base al D.P.R. 151/2011 a partire dal 7 ottobre 2014 tutte le Ditte dovranno presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sulle nuove attività tra cui l’installazione di depositi di gasolio agricolo di capacità inferiore a 9 m3 (9000 litri). Con la SCIA, redatta da un tecnico abilitato, si denuncia l’esistenza del deposito di gasolio e si dichiara la conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza antincendio. La pratica deve essere presentata, con versamento dei diritti di segreteria, al Comando dei Vigili del fuoco che ne valuta i contenuti ed eventualmente effettua sopralluoghi di controllo entro 60 giorni dalla presentazione.
Per quanto riguarda invece i depositi con capacità complessiva superiore ai 9000 litri è prevista una pratica più articolata rispetto alla SCIA, viene infatti elaborata da un tecnico incaricato una RICHIESTA DI ESAME CON PROGETTO al competente Comando dei Vigili del Fuoco che, a sua volta, a seguito di istruttoria provvederà a svolgere eventuale visita di controllo in relazione alla categoria del deposito presente; al termine verrà rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi.
Gli obblighi in essere per l’impresa agricola rimangono i seguenti:

  1. si possono utilizzare solo per combustibili di classe c, vale a dire, gasolio e oli minerali;
  2. il contenitore deve essere provvisto di dichiarazione di conformità al tipo approvato;
  3. deve essere presente la targhetta di identificazione punzonata alla struttura;
  4. deve essere presente un bacino di contenimento a terra, per una capacità corrispondente almeno alla metà del serbatoio, che va mantenuto pulito.
  5. sopra il serbatoio deve esserci una copertura di materiale incombustibile per la protezione dagli eventi atmosferici;
  6. il serbatoio deve essere collegato ad una messa a terra;
  7. l’area dove viene collocato deve essere completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo d’incendio per una distanza minima di 3 metri;
  8. devono essere presenti nelle vicinanze almeno tre estintori portatili da 6 kg di polvere, con capacità estinguente non inferiore a 39A 1448-C, idonei anche all’utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica; gli estintori vanno mantenuti in efficienza e periodicamente revisionati;
  9. il collegamento per eventuale alimentazione elettrica deve essere realizzato da installatore qualificato dietro regolare rilascio di dichiarazione di conformità;
  10. l’installazione è vietata in rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti locali chiusi e inoltre non possono essere collocati nei ricoveri di trattori.

Nota bene:
– Ogni serbatoio di gasolio munito di un qualsivoglia sistema per il rifornimento di un veicolo è configurato come un DISTRIBUTORE DI GASOLIO e rientra nelle attività di prevenzione incendi.
– Le aziende possono evitare la segnalazione SCIA se installano contenitori, non distributori, di capacità inferiore a 1 m3 (1000 litri).

VASCHE DA INTERRO

– Per quanto riguarda i serbatoi da interro secondo la normativa vigente devono essere a doppia parete, con intercapedine in pressione controllabile in continuo.
– I serbatoi da interro vanno posizionati a cm 50 dal muro del fabbricato, cm 100 dal confine di proprietà, cm 20 di profondità dal piano di calpestio alla generatrice superiore del serbatoio (cm 70 se il piano è carrabile).
– Per una corretta modalità di interro è necessario predisporre un letto di sabbia perfettamente piano da 15-20 cm di altezza; posizionare la cisterna e successivamente ricoprirla con materiale fine, avendo cura di non porre a contatto della lamiera o resina sassi appuntiti che la possano danneggiare.
– Fissare il cavo di messa a terra dell’impianto ad un bullone del boccaporto.
– Per l’interro non serve l’autorizzazione dei Vigili del Fuoco ma è sufficiente la DIA (Denuncia di Inizio Attività) o il Permesso di costruire del Comune.

CAPANNONI AGRICOLI

Per quanto riguarda i capannoni, considerabili autorimesse per il rimessaggio di mezzi agricoli, in precedenza erano esonerati fino alla presenza limite di 9 mezzi. A partire dal 7 ottobre 2014 i nuovi limiti diventano:

  • fino a 300 mq: esonero.
  • da 301 a 1000 mq: il titolare dell’azienda presenterà una pratica di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) redatta da un tecnico abilitato al Comando dei Vigili del Fuoco competente.
  • da 1001 a 3000 mq: il titolare dell’azienda presenterà una pratica di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) redatta da un tecnico abilitato e relativo progetto al Comando dei Vigili del Fuoco competente.
  • oltre 3000 mq: il titolare dell’azienda seguirà il percorso della vecchia normativa con la presentazione di un progetto ai Vigili del Fuoco, redatto da un tecnico abilitato. Dopo la visita in azienda dei Vigili del Fuoco, con esito positivo, sarà rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi.
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